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Sez. L, Sentenza n. 226 del 10/01/2002 (Rv. 551480 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Personale dipendente dell'ufficio di conciliazione transitato al giudice di pace - Indennità premio di servizio - Corresponsione all'atto della cessazione del rapporto presso l'ufficio di conciliazione - Diritto - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551480-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE

Il personale amministrativo che, già in servizio presso gli uffici di conciliazione, è transitato a quelli del Giudice di Pace, ha instaurato un nuovo rapporto di lavoro; infatti, l'art. 12 della legge n. 374/1991 ha previsto un semplice diritto di precedenza in favore del personale degli uffici di conciliazione per l'accesso ai posti di lavoro previsti alle dipendenze dell'ufficio del giudice di pace e, ai sensi dell'art. 44 legge cit., l'ufficio del conciliatore è sopravvissuto per l'esaurimento delle cause pendenti, di modo che il passaggio alla nuova amministrazione presupponeva le dimissioni dai posti già occupati; pertanto, tali lavoratori hanno diritto alla corresponsione da parte dell'INPDAP (istituto subentrato all'INADEL) dell'indennità premio di servizio, in riferimento al rapporto di lavoro cessato alle dipendenze del giudice conciliatore.

Riferimenti normativi: Legge 21/11/1991 num. 374 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)