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Sez. 3, Sentenza n. 5489 del 26/10/1984 (Rv. 437158 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - CONCESSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUTORIETÀ DEL DECRETO CONTRO IL VERSAMENTO DI UNA CAUZIONE - ESECUZIONE FORZATA INIZIATA IN BASE AL DECRETO - OPPOSIZIONE FONDATA SULLA DEDUZIONE DELLA MANCATA EFFETTUAZIONE DEL DEPOSITO - OPPOSIZIONE - NATURA - OPPOSIZIONE FONDATA SULLA DEDUZIONE DEL DIFETTO O DELLA IRREGOLARITÀ DI ATTIVITÀ SUCCESSIVE AL DEPOSITO - NATURA - FATTISPECIE (OPPOSIZIONE FONDATA SULLA DEDUZIONE CHE IL PRECETTO È PRIVO DELLA MENZIONE DELLA AVVENUTA PRESTAZIONE DELLA CAUZIONE).*
Stato
decisa il 1984-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437158-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - CONCESSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUTORIETÀ DEL DECRETO CONTRO IL VERSAMENTO DI UNA CAUZIONE - ESECUZIONE FORZATA INIZIATA IN BASE AL DECRETO - OPPOSIZIONE FONDATA SULLA DEDUZIONE DELLA MANCATA EFFETTUAZIONE DEL DEPOSITO - OPPOSIZIONE - NATURA - OPPOSIZIONE FONDATA SULLA DEDUZIONE DEL DIFETTO O DELLA IRREGOLARITÀ DI ATTIVITÀ SUCCESSIVE AL DEPOSITO - NATURA - FATTISPECIE (OPPOSIZIONE FONDATA SULLA DEDUZIONE CHE IL PRECETTO È PRIVO DELLA MENZIONE DELLA AVVENUTA PRESTAZIONE DELLA CAUZIONE).*

Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in pendenza d'opposizione, subordinatamente al deposito della cauzione offerta dal richiedente (art. 648 secondo comma cod. proc. civ.), configura opposizione avverso l'esecuzione, intrapresa in forza di tale decreto, solo quella che contesti l'esistenza dell'Azione esecutiva, come nel caso in cui si deduca la mancata effettuazione di detto deposito, mentre integra opposizione agli Atti esecutivi quella rivolta a far valere il difetto o l'irregolarità di attività successive, al deposito stesso preliminari od attinenti al processo esecutivo. Pertanto, tenendo conto che anche per l'esecuzione di detto decreto trova applicazione l'art. 654 secondo comma cod. proc. civ., in base al quale non occorre una nuova notificazione del decreto stesso, dovendosi solo fare menzione nel precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, l'opposizione, che si traduca sostanzialmente nell'affermazione che tale precetto debba contenere pure la menzione dell'avvenuta prestazione della cauzione, ha natura di opposizione agli Atti esecutivi, e, quindi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., deve essere proposta nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del precetto medesimo. (V 3624/80, mass n 407478).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 654

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)