Sez. 2, Sentenza n. 10927 del 18/05/2011 (Rv. 618100 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE | Vizi e difetti dell'opera - Riconducibilità a circostanze preesistenti ovvero a fatto di terzi - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Fondamento.
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE
In tema di contratto di appalto, la responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera sussiste ancorchè essi siano riconducibili ad una condizione posta in essere da un terzo (nella specie la diversa impresa esecutrice dei lavori di sottofondo del pavimento poi completato dall'appaltatore), essendo invero questi tenuto verso il committente, per aver assunto un'obbligazione di risultato e non di mezzi, a realizzare l'opera a regola d'arte e rispondendo anche per le condizioni imputabili allo stesso committente o a terzi se, conoscendole o potendole conoscere con l'ordinaria diligenza, non le abbia segnalate all'altra parte, nè abbia adottato gli accorgimenti opportuni per far conseguire il risultato utile, salvo che, in relazione a tale situazione, ottenga un espresso esonero di responsabilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1660, Cod. Civ. art. 1667
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)