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Sez. 2, Sentenza n. 8813 del 30/05/2003 (Rv. 563825 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE | Realizzazione di progetto altrui - Obblighi dell'appaltatore - Vizi imputabili ad errori di progettazione - Obbligo di tempestiva denunzia al committente - Mancata ottemperanza - Responsabilità dell'appaltatore - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563825-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE

In tema di appalto ed in ipotesi di responsabilità per vizi dell'opera, l'appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole dell'arte ed è soggetto a responsabilità anche in caso di ingerenza del committente. Ne consegue che la responsabilità dell'appaltatore, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori se egli, accortosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunziato al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1667

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)