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Sez. 1, Sentenza n. 3865 del 18/11/1975 (Rv. 378110 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - NECESSITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378110-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - NECESSITA - LIMITI.*

L'esigenza, posta dall'art 244 cod proc civ, della specificazione dei fatti sui quali i testimoni debbono deporre, deve intendersi soddisfatta ove, ancorche non precisati in tutti i loro minuti dettagli, i fatti stessi siano esposti nei loro elementi essenziali, indispensabili per consentire al giudice di controllare la influenza e la pertinenza della prova offerta e per mettere la parte, contro la quale la prova e diretta, in grado di formulare una adeguata prova contraria.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)