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Sez. 3, Sentenza n. 4143 del 25/06/1981 (Rv. 414813 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1981-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414813-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - ESTREMI.*

L'esigenza, posta dall'art 244 cod proc civ, della specificazione dei fatti sui quali i testimoni debbono deporre, deve intendersi soddisfatta ove, ancorche non precisati in tutti i loro minuti dettagli, i fatti stessi siano esposti nei loro elementi essenziali, indispensabili per consentire al giudice di controllare la influenza e la pertinenza della prova offerta e per mettere la parte, contro la quale la prova e diretta, in grado di formulare una adeguata prova contraria. (Conf 2071/78, mass n 391442; (Conf 3865/75, mass n 378110).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)