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Sez. 4, Sentenza n. 6644 del 18/01/1985 Ud. (dep. 29/06/1985) Rv. 169985 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - PENA - RIDUZIONE IN APPELLO DELL'ENTITÀ DEL CONCORSO DI COLPA DI UNO DEI COIMPUTATI - OBBLIGO AUTOMATICO DI RIDUZIONE DELLA PENA INFLITTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169985-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - PENA - RIDUZIONE IN APPELLO DELL'ENTITÀ DEL CONCORSO DI COLPA DI UNO DEI COIMPUTATI - OBBLIGO AUTOMATICO DI RIDUZIONE DELLA PENA INFLITTA - ESCLUSIONE.*

La riduzione della entità del concorso di colpa di uno dei coimputati effettuata nel giudizio di appello non comporta automaticamente la riduzione della pena già inflitta in primo grado in quanto la Determinazione della pena non va rapportata, in relazione al criterio indicato nell'art. 133 n. 3 cod. pen., alla quantità del contributo causale della condotta dell'imputato nella produzione dell'evento, bensì va determinata con riferimento al grado della colpa, che può essere elevato anche in caso di concorso colposo limitato e viceversa. Infatti, l'entità dell'apporto causale costituisce un aspetto che prescinde dal grado della colpa nel suo complesso, in quanto i due concetti non sono omogenei, ben potendo una colpa lieve avere una maggiore Rilevanza eziologica rispetto ad una colpa grave di minore incidenza nella Determinazione dell'evento. (Conf mass n 140618).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 523

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)