diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 18865 del 07/09/2007 (Rv. 601289 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Termine per l'invio all'ufficio del registro del certificato catastale, ex art. 12 d.l. n. 70 del 1988 - Violazione - Conseguenze - Invalidità dell'avviso di liquidazione successivamente notificato al contribuente - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601289-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, ha natura ordinatoria e non perentoria il termine previsto dall'art. 12, comma 2, del d.l. 14 marzo 1988 n. 70 (convertito nella legge 13 maggio 1988 n. 154), a mente del quale gli Uffici Tecnici Erariali hanno dieci mesi di tempo, decorrenti dalla data di presentazione della domanda di voltura, per inviare all'ufficio del registro presso il quale ha avuto luogo la registrazione un certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita. Da ciò consegue che la violazione di quel termine non incide in alcun modo sul potere dell'Amministrazione di procedere alla rettifica del valore dichiarato nell'atto registrato ed alla liquidazione della corrispondente maggior imposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)