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Sez. 5, Sentenza n. 9052 del 02/05/2005 (Rv. 580705 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | Avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta ex art. 12 D.L. n. 70 del 1988 - Notificazione - Termine di decadenza triennale ex art. 76, comma secondo, del dPR n. 131 del 1986 - Applicabilità - Decorrenza - Interferenza tra procedimento dell'Ufficio tecnico erariale e procedimento dell'Ufficio finanziario - Insussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580705-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE

In tema di imposta di registro e con riferimento al termine di decadenza di cui all'art. 76 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per notificare l'avviso di liquidazione ex art. 12 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70 (convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154) per le imposte sulla differenza tra valore tabellare e valore dichiarato, l'Ufficio tecnico erariale può utilizzare l'intero periodo di dieci mesi a propria disposizione, senza con questo interferire o pregiudicare l'esercizio pieno dei poteri dell'Ufficio del registro. Tuttavia, quest'ultimo deve esercitare tali poteri ai sensi della disciplina normativa testuale, che impone la notifica dell'avviso di liquidazione entro il termine decadenziale triennale decorrente dal "pagamento dell'imposta", con la conseguenza che detto termine non può essere fatto decorrere dalla ricezione del certificato inviato dall'UTE.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76, Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)