Sez. 1, Sentenza n. 4381 del 19/04/1995 (Rv. 491883 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESUPPOSTO | Normativa previgente al d.P.R. n. 917 del 1986 - Proventi derivanti da illecito penale - Prezzo del reato - Reddito imponibile - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESUPPOSTO
In tema di imposte sui redditi, l'art. 14 quarto comma della legge 24 dicembre 1993 n. 537, il quale, in via d'interpretazione autentica dell'art. 6 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, considera tassabili anche i proventi derivanti da illecito penale, se non già sottoposti a confisca, comprende tanto le ipotesi di confisca facoltativa, quanto quelle di confisca obbligatoria (art. 240 cod. pen.), e, quindi, include nel reddito imponibile pure il prezzo del reato, obbligatoriamente soggetto a tale misura (quando essa non sia stata adottata). Tale disposizione interpretativa, ancorché non vincolante rispetto alla precedente disciplina (artt. 1 e 6 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 ed art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599), integra criterio ermeneutico influente, alla stregua della sostanziale identità della stessa in ordine alla determinazione dei presupposti della tassazione, e, pertanto, impone di considerare parte di detto imponibile il "pretium sceleris" anche nel vigore della normativa previgente al citato d.P.R. n. 917 del 1986.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 6 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)