Sez. U, Ordinanza n. 28963 del 02/11/2025 (Rv. 676547-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Procedura di affidamento - Annullamento in autotutela dell’aggiudicazione - Inefficacia del contratto “a valle” - Domanda proposta in separato giudizio - Giurisdizione esclusiva del g.a. - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La domanda, proposta in separato giudizio, volta all'accertamento dell'inefficacia del contratto stipulato a valle di un provvedimento di affidamento di un pubblico servizio - poi annullato dalla P.A. in sede di autotutela - appartiene alla giurisdizione esclusiva del g.a., ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e, n. 1, c.p.a., venendo in rilievo l'esercizio del potere autoritativo della P.A., inveratosi nella discrezionale adozione del contrarius actus rispetto a quello originariamente volto all'individuazione del contraente nella fase antecedente alla stipula del contratto.
Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 121, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)