Sez. U, Ordinanza n. 9861 del 14/05/2015 (Rv. 635279 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Appalti pubblici - Annullamento in autotutela di atti amministrativi prodromici alla stipulazione del contratto - Conseguente domanda di caducazione del contratto - Domande attinenti alla fase esecutiva del rapporto - Riparto di giurisdizione - Criteri.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di appalti pubblici, l'annullamento in autotutela di un atto amministrativo prodromico alla stipulazione del contratto ha natura autoritativa e discrezionale, sicché il relativo vaglio di legittimità spetta al giudice amministrativo, la cui giurisdizione esclusiva si estende - con necessità di trattazione unitaria - alla conseguente domanda per la dichiarazione di inefficacia o nullità del contratto. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, invece, quando la domanda attenga alla fase esecutiva del rapporto contrattuale (nella specie, risoluzione per inadempimento) o quando la P.A., dietro lo schermo dell'annullamento in autotutela, intervenga direttamente sul contratto per vizi suoi propri, anziché sulle determinazioni prodromiche in sé considerate.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 novies CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 244, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)