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Sez. 3, Sentenza n. 29239 del 17/02/2017 Ud. (dep. 13/06/2017) Rv. 270165 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI: OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE - ATTI OSCENI - IN GENERE | Art. 527, comma secondo, cod. pen. - Luoghi abitualmente frequentati da minori - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270165-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI: OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE - ATTI OSCENI - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del reato cui all'art. 527, comma secondo, cod. pen., i luoghi abitualmente frequentati da minori - al cui interno o nelle cui immediate vicinanze deve essere commesso il fatto - sono quelli riconoscibili come tali per vocazione strutturale (come le scuole, i luoghi di formazione fisica e culturale, i recinti creativi all'interno dei parchi, gli impianti sportivi, le ludoteche e simili), ovvero per elezione specifica, di volta in volta scelti dai minori come punto di abituale di incontro o di socializzazione, ove si trattengono per un termine non breve (come un muretto sulla pubblica via, i piazzali adibiti a luogo ludico, il cortile condominiale). (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha annullato la sentenza che aveva ritenuto configurabile il reato di atti osceni in luogo pubblico alla presenza di un minore nella condotta di un automobilista che si masturbava all'interno dell'auto sulla pubblica via, per la presenza occasionale di minori al momento del fatto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 527 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)