Sez. 3, Sentenza n. 4650 del 25/03/1985 Ud. (dep. 11/05/1985) Rv. 169162 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO - REATO COMMESSO DA ALBERGATORE.*
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO - REATO COMMESSO DA ALBERGATORE.*
La percezione di utili supplementari per ogni congresso carnale delle prostitute, ripetuto varie volte in un giorno, da parte di un albergatore costituisce il delitto di sfruttamento della prostituzione, perché implica comunque una grave utilizzazione dei proventi di una attività immorale ed illegittima e la percezione di somme non giustificate dalla funzione di ospitalità del pubblico degli esercizi alberghieri e tanto meno da pretese spese supplementari. (V mass n 162498; (V mass n 100113).*
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)