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Sez. U, Ordinanza n. 22239 del 21/10/2009 (Rv. 609692 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Vendita internazionale di beni mobili - Pagamento del prezzo - Art. 5 della Convenzione di Bruxelles - Luogo di adempimento - Individuazione - Art. 57 della Convenzione di Vienna - Applicabilità - Conseguenze - Eccezioni di parte convenuta - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2009-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609692-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Qualora sia chiesto in giudizio l'adempimento di un'obbligazione nascente da una fornitura internazionale di beni da parte di un venditore italiano ad un acquirente monegasco, trova applicazione da un lato l'art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804, secondo cui il convenuto può essere chiamato in giudizio davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione è stata o dev'essere eseguita, dall'altro la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di cose mobili dell'11 aprile 1980, ratificata con l. 11 dicembre 1985, n. 765, in vigore dal 1° gennaio 1988 (che, dettando la disciplina sostanziale uniforme della vendita internazionale, si sostituisce alle legislazioni dei singoli Stati e prevale sulla Convenzione di Roma, secondo l'art. 21 di quest'ultima), la quale individua quale luogo di adempimento la sede degli affari del venditore, salvo che le parti abbiano specificamente pattuito il pagamento in altro luogo ovvero che il pagamento debba avvenire al momento della consegna dei beni o dei documenti. La contestazione da parte del convenuto dell'entità dell'obbligazione dedotta in giudizio o l'eccezione da questi sollevata ed avente ad oggetto l'inadempimento dell'attore non costituiscono ostacolo all'applicazione del suddetto criterio di collegamento, atteso che la giurisdizione, anche nei confronti dello straniero, deve essere riscontrata in base alla domanda, indipendentemente da ogni questione circa il suo fondamento nel merito, non operando detto principio solo nel caso in cui la prospettazione di essa sia artificiosamente finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 5, Tratt. Internaz. 11/04/1980, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 11/12/1985 num. 765

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)