Sez. U, Ordinanza n. 3059 del 09/02/2009 (Rv. 606581 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Vendita internazionale di beni mobili - Pagamento del prezzo - Art. 5 della Convenzione di Bruxelles - Luogo di adempimento - Individuazione - Art. 57 della Convenzione di Vienna - Applicabilità - Conseguenze - Foro generale - Sede degli affari del venditore - Contestazione sulla liquidità del credito - Irrilevanza.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Qualora sia chiesto in giudizio l'adempimento di un'obbligazione nascente da vendita internazionale di beni mobili (nella specie, il pagamento di una fornitura di pomodori) da parte di un venditore italiano nei confronti di un acquirente danese, trova applicazione da un lato la Convenzione di Bruxelles (e non il Regolamento CE n. 44/2001 al quale la Danimarca non ha aderito), l'art. 5 della quale consente che il convenuto sia chiamato in giudizio davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita, dall'altro la Convenzione di Vienna (che, dettando la disciplina sostanziale uniforme della vendita internazionale, si sostituisce alle legislazioni dei singoli Stati e prevale sulla Convenzione di Roma, secondo l'art. 21 di quest'ultima), la quale individua quale luogo di adempimento la sede degli affari del venditore, salvo che le parti abbiano specificamente pattuito il pagamento in altro luogo, ovvero il pagamento debba avvenire al momento della consegna dei beni o dei documenti: pertanto, qualora non operino le predette deroghe, la giurisdizione appartiene al giudice italiano, mentre nessun rilievo assume, ai fini della giurisdizione, la circostanza che il credito sia illiquido (dovendo il prezzo determinarsi sulla base dell'andamento delle vendite), né la distinzione tra credito di importo certo e incerto, ai sensi dell'art. 1182 cod. civ., trattandosi di profili attinenti al merito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 18/12/1984 num. 975, Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)