Sez. 1, Sentenza n. 2795 del 11/12/1984 Cc. (dep. 07/02/1985) Rv. 167748 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - RICORSO - PRESENTAZIONE - UFFICIO COMPETENTE - INDIVIDUAZIONE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - RICORSO - PRESENTAZIONE - UFFICIO COMPETENTE - INDIVIDUAZIONE.*
Il ricorso avverso il provvedimento in tema di misure di prevenzione deve essere depositato a pena di inammissibilità nella cancelleria della Corte di appello, valendo tale principio anche per il difensore. (Conf mass n 154945).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 198, Cod. Proc. Pen. art. 640, Cod. Proc. Pen. art. 641, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)