Sez. 1, Sentenza n. 2265 del 08/07/1985 Cc. (dep. 11/09/1985) Rv. 170369 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE NELLA CANCELLERIA DEL GIUDICE A QUO - NON POSSIBILITÀ - RAGIONE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE NELLA CANCELLERIA DEL GIUDICE A QUO - NON POSSIBILITÀ - RAGIONE.*
Le impugnazioni dei provvedimenti concernenti le misure di sicurezza e di prevenzione (equiparate, a tale effetto, alle prime dall'art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423) non si possono effettuare mediante deposito dell'atto nella cancelleria del giudice a quo; ciò in quanto la norma dell'art. 640 cod. proc. pen. è speciale rispetto alla disposizione generale contenuta nell'art. 198 cod. proc. pen.. (Conf mass n 168485; (Conf mass n 167748; (Conf mass n 157104).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 198, Cod. Proc. Pen. art. 640, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)