diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2679 del 28/09/1971 (Rv. 353834 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - GIUDICE INVESTITO IN SEDE CIVILE DELLA COGNIZIONE DI UNA CAUSA PER FATTO ILLECITO DEL QUALE SI SIA GIA OCCUPATO IN SEDE PENALE QUALE GIUDICE ISTRUTTORE - OBBLIGO DI ASTENSIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353834-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - GIUDICE INVESTITO IN SEDE CIVILE DELLA COGNIZIONE DI UNA CAUSA PER FATTO ILLECITO DEL QUALE SI SIA GIA OCCUPATO IN SEDE PENALE QUALE GIUDICE ISTRUTTORE - OBBLIGO DI ASTENSIONE - INSUSSISTENZA.*

L'Obbligo di astensione previsto nel n 4 dell'art 51 cod proc civ riguarda l'ipotesi in cui il giudice abbia conosciuto della causa in altro grado dello stesso processo, ipotesi questa che non si prospetta allorche il giudice investito della cognizione di un giudizio per risarcimento danni per fatto illecito (nella specie, investimento di una persona da parte di un veicolo) abbia, quale giudice istruttore nel procedimento penale promosso per lo stesso fatto, conosciuto in precedenza la causa penale relativa (conclusasi, nella specie, con il decreto di non promovibilita dell'Azione penale).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)