Sez. 3, Sentenza n. 4320 del 18/11/1976 (Rv. 383027 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AD ESECUZIONE IN BASE A SENTENZA - PARTECIPAZIONE DEL GIUDICE COMPONENTE DEL COLLEGIO DECIDENTE IN SEDE DI COGNIZIONE - OBBLIGO DI ASTENSIONE - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AD ESECUZIONE IN BASE A SENTENZA - PARTECIPAZIONE DEL GIUDICE COMPONENTE DEL COLLEGIO DECIDENTE IN SEDE DI COGNIZIONE - OBBLIGO DI ASTENSIONE - INSUSSISTENZA.*
Al giudizio di opposizione ad esecuzione, promossa in forza di sentenza, puo partecipare il giudice che sia stato componente di collegio decidente in Sede di cognizione; trattasi, infatti, di giudizio autonomo e distinto, non di ulteriore grado del medesimo processo, e, pertanto, non trova applicazione l'Obbligo di astensione di cui all'art 51 n 4 cod proc civ. (V 2679/71, mass n 353834).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)