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Sez. 1, Sentenza n. 660 del 12/03/1974 (Rv. 368480 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - ASTENSIONE - CAUSA GIA CONOSCIUTA IN ALTRO GRADO - OBBLIGO DI ASTENSIONE - INOSSERVANZA - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - MANCATA RICUSAZIONE - SUCCESSIVA IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368480-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - ASTENSIONE - CAUSA GIA CONOSCIUTA IN ALTRO GRADO - OBBLIGO DI ASTENSIONE - INOSSERVANZA - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - MANCATA RICUSAZIONE - SUCCESSIVA IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA - PRECLUSIONE.*

La violazione, da parte del giudice, dell'Obbligo - previsto dall'art 51, n 4, cod proc civ - di astenersi, qualora abbia gia avuto occasione di conoscere della causa in altro grado del processo, contravviene ad una semplice norma di condotta che non si riverbera sulla validita della sentenza. Pertanto il motivo di astensione che la parte non abbia fatto valere in via di ricusazione non puo essere invocato, in Sede di gravame, come motivo di nullita della sentenza. (Conf 314'71, mass n 349822; V 2679'71, mass n 353834).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)