Sez. 6, Sentenza n. 964 del 29/11/1971 Ud. (dep. 19/02/1972) Rv. 120150 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - NECESSITA DELL'EFFETTIVA CONSEGNA DELLA COSA ALL'ACQUIRENTE - SEMPLICE MESSA IN VENDITA - INSUSSISTENZA DEL REATO - PUNIBILITA A TITOLO DI TENTATIVO - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - NECESSITA DELL'EFFETTIVA CONSEGNA DELLA COSA ALL'ACQUIRENTE - SEMPLICE MESSA IN VENDITA - INSUSSISTENZA DEL REATO - PUNIBILITA A TITOLO DI TENTATIVO - CONDIZIONI.*
Ad integrare il delitto di frode nell'Esercizio del commercio non basta la sola messa in vendita del prodotto, che e, invece, idonea ad integrare il reato previsto dall'art 516 cod pen: occorre l'effettiva consegna ad un acquirente di cosa diversa dalla pattuita, senza di che il fatto non e punibile neppure a titolo di tentativo, per il quale si richiede una reale contrattazione con il compimento di Atti inequivocabilmente predisposti alla consegna della cosa.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 515
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)