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Sez. 6, Sentenza n. 5477 del 15/04/1986 Ud. (dep. 12/06/1986) Rv. 173111 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - COMPIMENTO DI UN SOLO ATTO DI "COMMERCIO" DA PARTE DI VENDITORE NON COMMERCIANTE - SUFFICIENZA PER LA CONFIGURABILITÀ DEL REATO - EFFETTIVA CONSEGNA DELLA MERCE - NECESSITÀ - SEMPLICE MESSA A DISPOSIZIONE DELLA MERCE - PUNIBILITÀ A TITOLO DI TENTATIVO - POSSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173111-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - COMPIMENTO DI UN SOLO ATTO DI "COMMERCIO" DA PARTE DI VENDITORE NON COMMERCIANTE - SUFFICIENZA PER LA CONFIGURABILITÀ DEL REATO - EFFETTIVA CONSEGNA DELLA MERCE - NECESSITÀ - SEMPLICE MESSA A DISPOSIZIONE DELLA MERCE - PUNIBILITÀ A TITOLO DI TENTATIVO - POSSIBILITÀ.*

Ai fini della configurabilità del delitto di frode in commercio, previsto dall'art. 515 cod. pen., è sufficiente anche il compimento di un solo atto di "commercio" - inteso nel senso obiettivo di atto di vendita comunque configurato a prescindere dalla qualità di commerciante del venditore e dalle modalità concrete della consegna, la quale può considerarsi materialmente attuata soltanto nel momento in cui l'acquirente entra effettivamente nel possesso esclusivo della merce e non nel momento della semplice messa a disposizione della stessa da parte del venditore, potendosi in quest'ultimo caso realizzarsi l'ipotesi del delitto tentato. (V mass n 120150).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 515

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)