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Sez. 1, Sentenza n. 1320 del 10/04/1975 (Rv. 374840 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - IMPOSTA COMPLEMENTARE - INTERESSI DI MORA - RAPPORTI ANTERIORI ALLA LEGGE N 29 DEL 1961 - APPLICABILITA - DECORRENZA - EFFICACIA RETROATTIVA DELLE LEGGI N 29 DEL 1961 E N 147 DEL 1962 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374840-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - IMPOSTA COMPLEMENTARE - INTERESSI DI MORA - RAPPORTI ANTERIORI ALLA LEGGE N 29 DEL 1961 - APPLICABILITA - DECORRENZA - EFFICACIA RETROATTIVA DELLE LEGGI N 29 DEL 1961 E N 147 DEL 1962 - ESCLUSIONE.*

In una successione mortis causa apertasi anteriormente all'entrata in vigore delle leggi 26 gennaio 1961 n 29 e 28 marzo 1962 n 147, l'Obbligo del contribuente di pagare gli interessi di mora sulla imposta complementare con decorrenza dall'entrata in vigore dalla prima delle suddette leggi non comporta alcuna attribuzione di effetti retroattivi alle leggi medesime, perche il pagamento degli interessi non deriva da un fatto verificatosi anteriormente alla entrata in vigore delle nuove Disposizioni, ossia dall'apertura della successione, ma dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria e, cioe, da un fatto che, persistendo nel momento in cui le nuove norme sono entrate in vigore, rientra nella disciplina di queste, secondo i principi generali che regolano la successione delle leggi nel tempo. (V 1397/73, mass n 364075).*

Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 CORTE COST., Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)