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Sez. 3, Sentenza n. 48924 del 21/10/2009 Cc. (dep. 21/12/2009) Rv. 245764 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Lottizzazione abusiva - Qualifica di "terzo estraneo" - Soggetto non indagato nè rinviato a giudizio - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245764-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

L'acquirente od il subacquirente di un immobile o terreno abusivamente lottizzato non può qualificarsi come "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva per il solo fatto di non aver mai rivestito la qualità di persona sottoposta ad indagini od imputato, trattandosi di qualità che questi ben potrebbe successivamente assumere a seguito dell'attività di indagine. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che nemmeno l'intervenuta costituzione di parte civile è decisiva per affermarne l'estraneità).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)