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Sez. 3, Sentenza n. 4262 del 04/12/1995 Cc. (dep. 16/01/1995) Rv. 203367 - 01

Edilizia - Disciplina urbanistica | Lottizzazione abusiva - Vendita a terzo in buona fede - Rilevanza ai fini della perseguibilità del reato - Esclusione - Sequestro finalizzato alla confisca - Applicabilità.
Stato
decisa il 1995-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203367-01

Edilizia - Disciplina urbanistica

La circostanza che, nelle more delle indagini preliminari, i terreni oggetto di lottizzazione abusiva siano stati venduti a persona - fisica o giuridica - diversa dall'indagato, non rileva, perché non esclude la esistenza e perseguibilità del reato né osta alla confisca di cui all'art. 19 legge 28 febbraio 1985, n. 47, che, misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria connessa alla oggettivita illiceità della cosa, consente l'adozione del sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma secondo, cod. proc. pen., e colpisce i beni anche in capo a terzi possessori i quali, se estranei al reato ed acquirenti in buona fede, possono far valere i loro diritti in sede civile. (Nell'affermare detto principio la Corte ha altresì escluso che il terzo possessore non indagato abbia diritto all'invio della informazione di garanzia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)