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Sez. L, Sentenza n. 2802 del 09/06/1989 (Rv. 463054 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO - DI PREAVVISO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - LAVORATORE IN CASSA INTEGRAZIONE - DIMISSIONI CON DISPONIBILITÀ AD ESPLETARE LA PRESTAZIONE DURANTE IL PREAVVISO - RICEVIMENTO DELL'INDENNITÀ RELATIVA DAL DATORE DI LAVORO - CESSAZIONE DEL RAPPORTO AL TERMINE DEL PERIODO DI PREAVVISO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463054-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO - DI PREAVVISO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - LAVORATORE IN CASSA INTEGRAZIONE - DIMISSIONI CON DISPONIBILITÀ AD ESPLETARE LA PRESTAZIONE DURANTE IL PREAVVISO - RICEVIMENTO DELL'INDENNITÀ RELATIVA DAL DATORE DI LAVORO - CESSAZIONE DEL RAPPORTO AL TERMINE DEL PERIODO DI PREAVVISO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*

Nel caso in cui il lavoratore subordinato, sospeso dall'attività lavorativa perché posto in cassa integrazione guadagni, si dimetta senza che risulti essere venuta meno la sua disponibilità ad espletare la prevista prestazione lavorativa durante il periodo di preavviso, avendo ricevuto dal datore di lavoro la relativa indennità, il rapporto di lavoro cessa definitivamente solo al termine di tale periodo, che quindi è soggetto a contribuzione previdenziale, e va anche computato nella durata complessiva del rapporto (nella specie al fine dell'integrazione del requisito per il pensionamento anticipato di cui all'art. 16 della legge 23 aprile 1981 n. 155), non rilevando l'eventuale fruizione del trattamento di integrazione salariale durante quel periodo. (V 133/89, mass n 461364; (V 3577/84, mass n 435573).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)