Sez. L, Sentenza n. 3577 del 15/06/1984 (Rv. 435573 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - POTERE DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - SITUAZIONI OSTATIVE RIGUARDANTI LA PERSONA DEL DATORE DI LAVORO E LA GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA - INIDONEITÀ - RILEVANZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - POTERE DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - SITUAZIONI OSTATIVE RIGUARDANTI LA PERSONA DEL DATORE DI LAVORO E LA GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA - INIDONEITÀ - RILEVANZA - LIMITI.*
Al di fuori dei casi in cui è prevista l'ammissione alla cassa integrazione guadagni (nei quali il lavoratore percepisce la integrazione salariale per il periodo di sospensione dell'attività lavorativa), il potere del datore di lavoro di sospendere unilateralmente il rapporto, senza corrispondere la retribuzione al dipendente, sussiste quando la prestazione lavorativa sia legittimamente rifiutata da detto datore, per fatto addebitabile al lavoratore (come nel caso d'inesattezza o inidoneità della prestazione offerta) oppure in casi di forza maggiore, derivanti da eventi naturali o da provvedimento dell'autorità (chiusura o requisizione dell'azienda) o da fatto del terzo (occupazione dello stabilimento o sciopero di altri lavoratori), sempreché tutti tali fatti non siano riconducibili ad una condotta illecita del datore di lavoro o comunque a lui imputabili; non costituiscono, invece, causa giustificativa del rifiuto di accettare la prestazione lavorativa, rientrando nella sfera del rischio imprenditoriale, tutte quelle situazioni ostative riguardanti la persona del datore di lavoro (come una malattia) o la gestione e l'organizzazione dell'impresa, come il calo delle commesse e le crisi economiche congiunturali e strutturali, in presenza delle quali, ove esse non siano rilevanti ai fini della disciplina della C.i.G., il datore di lavoro - salva la possibilità di una temporanea sospensione del rapporto concordata con i dipendenti - deve scegliere fra la perdita delle maestranze, con recesso dal rapporto ad nutum (nei casi consentiti dalla legge) o per giustificato motivo (ex art. 3 legge n. 604 del 1966) con preavviso ed indennità di anzianità, e il mantenimento delle maestranze medesime, con prosecuzione del rapporto e integrale pagamento della prestazione lavorativa non utilizzata. (V 5167/83, mass nn 430032 e 430033; (V 498/83, mass n 425294; (V 2934/82, mass n 420839; (V 6130/80, mass n 409878; (V 6246/79, mass n 402974; (V 6245/79, mass n 402973; (V 2179/79, mass n 398530; (V 4517/76, mass n 383238; (V 3086/74, mass n 371552).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)