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Sez. 3, Sentenza n. 8988 del 29/04/2005 (Rv. 582431 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Requisiti soggettivo ed oggettivo - Soggetto obbligato - Esplicitazione di una pretesa - Volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto nei confronti del soggetto obbligato - Caratteri - Fattispecie relativa a provvedimento comunale di proroga per il pagamento dei canoni per il consumo di acqua.
Stato
decisa il 2005-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582431-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

Perchè un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, cod. civ., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora, senza che tale idoneità abbiano quelle sollecitazioni fatte anche allo stesso debitore contenenti manifestazioni di giudizio senza carattere di intimazione o di espressa richiesta formale. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'efficacia interruttiva del provvedimento, adottato dal Comune, di proroga per il pagamento dei canoni per il consumo di acqua).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)