Sez. L, Sentenza n. 22751 del 03/12/2004 (Rv. 579262 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Atto interruttivo della prescrizione - Espressa intimazione o richiesta di pagamento - Necessità - Valutazione relativo a - Giudice di merito - Devoluzione - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE
Affinchè un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell'art. 2943, quarto comma, cod.civ., deve contenere l'esplicitazione di una pretesa, ovvero una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora; l'accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici.(Nella specie, correttamente il giudice di merito aveva escluso che tale elemento oggettivo, idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto di credito del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, fosse ravvisabile nella domanda giudiziale di accertamento della natura subordinata del rapporto e nell'impugnazione del licenziamento proposta senza avanzare alcuna pretesa relativa a crediti diversi dal risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, e formulando nello stesso atto solo una generica riserva di agire in un separato giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)