Sez. 3, Sentenza n. 726 del 16/01/2006 (Rv. 590568 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Requisiti - Domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. - Interruzione della prescrizione dell'azione, successivamente esperita, di risarcimento del danno per responsabilità ex artt. 2049, 2050, 2051 cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE
La pretesa avanzata per chiedere l'adempimento di un'obbligazione risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. non vale ad interrompere la prescrizione dell'azione, successivamente esperita di risarcimento ex artt. 2049, 2050, o 2051 cod. civ., difettando il requisito della pertinenza dell'atto interruttivo all'azione proposta (da identificarsi non solo in base al "petitum" ma anche alla "causa petendi"), in quanto le domande suddette si pongono in una relazione di reciproca non fungibilità e derivano da diritti c.d. "eterodeterminati", per la cui identificazione occorre fare riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra loro divergenti sul piano genetico e funzionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)