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Sez. 3, Sentenza n. 5646 del 24/03/2000 Ud. (dep. 16/05/2000) Rv. 216569 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Delitti contro la libertà individuale - Contro la libertà sessuale - Circostanza attenuante di cui all'art. 609, comma 3, cod. pen. - Condizioni di operatività - Riferibilità alla sola quantità di violenza fisica - Esclusione - Riferibilità anche alla qualità dell'atto - Necessità.
Stato
decisa il 2000-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216569-01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE

L'attenuante di cui all'art. 609, comma 3, cod. pen. non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore lesività del fatto in concreto rapportata al bene giuridico tutelato e, quindi, assume particolare importanza la qualità dell'atto compiuto più che la quantità di violenza fisica. Ovvero assumono rilievo il grado di coartazione esercitato sulla vittima e le condizioni, fisiche e mentali, di quest'ultima, le caratteristiche psicologiche, valutate in relazione all'età, l'entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici. (Nella specie la Corte ha escluso l'attenuante in questione in caso di violenza su minore infraquattordicenne anche se non si era realizzata la penetrazione).

Riferimenti normativi: Legge 15/02/1996 num. 66 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)