Sez. 5, Sentenza n. 15375 del 05/12/2001 (Rv. 550875 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETÀ E DI ASSOCIAZIONI | Riduzione del capitale sociale per perdite - Contestuale aumento deliberato per importo superiore al capitale originario al fine di ripianare la corrispondente perdita - Assoggettabilità al tributo - Esclusione - Conferimento determinante un'incremento nella misura originaria del capitale - Imponibilità - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETÀ E DI ASSOCIAZIONI
In tema di imposta di registro su atti di società, i conferimenti in denaro deliberati contemporaneamente alla riduzione del capitale sociale per perdite, quale che sia il loro ammontare (e, quindi, anche qualora il conferimento, a causa della corrispondente perdita, ecceda l'importo dell'originario capitale sociale) non sono soggetti all'imposta di registro tutte le volte in cui essi risultino necessari a riportare il capitale alla misura preesistente alla riduzione, essendo, invece, l'imposta dovuta se, e nella misura in cui, il conferimento determini un incremento del capitale rispetto alla sua misura originaria.
Riferimenti normativi: Legge 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Legge 26/10/1972 num. 634 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)