diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 7974 del 19/10/2015 Cc. (dep. 26/02/2016) Rv. 265920 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI | Elemento materiale - Posizione di garanzia - Amministratore di sostegno - Configurabilità del reato - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265920-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI

L'amministratore di sostegno non risponde del reato di abbandono di persone incapaci in quanto, salvo che sia diversamente stabilito nel decreto di nomina, lo stesso, a differenza del tutore, non è investito di una posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e dell'incolumità individuale del soggetto incapace ma solo di un compito di assistenza nella gestione dei suoi interessi patrimoniali. (Nella fattispecie la Corte di cassazione ha escluso che potesse configurarsi tale reato nella condotta dell'amministratore di sostegno il quale si era allontanato per il fine settimana senza segnalare la necessità del ricovero in una struttura protetta dell'amministrato che viveva nella propria abitazione con l'assistenza di una badante e del figlio non convivente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 591, Cod. Civ. art. 357, Cod. Civ. art. 411 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)