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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2299 del 16/02/2012 (Rv. 621696 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE | Fallimento - Ammissione al passivo - Credito documentato con scrittura privata non di data certa - Prova del momento di conclusione del negozio - Deduzione di fatto diverso da quelli tipizzati nell'art. 2704 cod. civ. - Valutazione del giudice di merito - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621696-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE

In sede di accertamento dello stato passivo, ai fini della decisione circa l'opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, mediante la quale voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso, il giudice di merito, ove sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell'art. 2704 cod. civ. (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, riproduzione in un atto pubblico), ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l'idoneità a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità. (Nella specie, la Corte ha riscontrato il difetto di motivazione in ordine all'inidoneità della documentazione prodotta, limitandosi la decisione impugnata ad affermare che "tutti gli atti prodotti sono privi di data certa anteriore al fallimento").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)