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Sez. 6, Sentenza n. 4016 del 14/12/1998 Cc. (dep. 02/02/1999) Rv. 212349 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Sequestro di atti di un procedimento amministrativo - Finalità di impedire la prosecuzione della attività - Indebita invasione della sfera della pubblica amministrazione - Impropria finalità interdittiva - Illegittimità.
Stato
decisa il 1998-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212349-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

Il sequestro preventivo non può avere ad oggetto una attività, ma soltanto il risultato di una attività, giacché tale misura cautelare non è destinata a svolgere una atipica funzione inibitoria di comportamenti rilevanti sul piano penale. Alla realizzazione di tale finalità sono infatti predisposti istituti di natura diversa, disciplinati da regole di garanzia funzionali allo scopo perseguito (arresto, fermo, ecc.). (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di documenti di un procedimento amministrativo, operato al fine di paralizzarne l'"iter" e impedire che il reato venisse portato ad ulteriori conseguenze).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)