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Sez. 1, Sentenza n. 628 del 23/01/1987 (Rv. 450346 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - ADUNANZA DEI CREDITORI - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - DECORRENZA DEL TERMINE PER LE PARTI COSTITUITE - COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA.*
Stato
decisa il 1987-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450346-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - ADUNANZA DEI CREDITORI - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - DECORRENZA DEL TERMINE PER LE PARTI COSTITUITE - COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA.*

Nel procedimento di omologazione del concordato preventivo, il termine per la proposizione dell'appello o del ricorso per Cassazione decorre, nei confronti delle parti costituite, ai sensi dell'art. 183 della legge fallimentare nel testo risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 255 del 1974, dalla data della comunicazione della sentenza impugnata, non rendendosi all'uopo necessaria la notificazione della medesima.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)