Sez. L, Sentenza n. 1361 del 16/04/1976 (Rv. 380061 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - IN GENERE - RELATIVE AUTONOMIA E DISCREZIONALITA - COMPATIBILITA CON LA SUBORDINAZIONE - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - IN GENERE - RELATIVE AUTONOMIA E DISCREZIONALITA - COMPATIBILITA CON LA SUBORDINAZIONE - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO - FATTISPECIE.*
Il rapporto di lavoro subordinato si distingue dal rapporto di lavoro autonomo poiche il lavoratore dipendente pone a disposizione del datore di lavoro la propria energia lavorativa, inserendosi nella organizzazione dell'impresa col vincolo della subordinazione e sotto le direttive e la vigilanza del datore di lavoro. Tuttavia il vincolo della subordinazione puo non presentare carattere assoluto e consentire una certa autonomia e discrezionalita nelle modalita di svolgimento del lavoro in particolari rapporti, come il rapporto di lavoro giornalistico, data la particolare natura di tale attivita professionale, che e squisitamente intellettuale. (fattispecie in tema di rapporto di lavoro di un giornalista incaricato, in via costante ed esclusiva, della redazione di articoli informativi per la pagina della cosidetta pubblicita redazionale, sotto la direzione del titolare dell'ufficio pubbliche relazioni ed attivita speciali).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)