Sez. L, Sentenza n. 4491 del 20/10/1977 (Rv. 388100 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - COLLABORATORE DI UNA RIVISTA - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONDIZIONI - MANCANZA DI ORARIO DI LAVORO E DI DIRETTIVE - IRRILEVANZA - INDICAZIONE DEL NOME NELL'INTESTAZIONE DELLA RIVISTA - VALORE INDIZIARIO.*
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - COLLABORATORE DI UNA RIVISTA - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONDIZIONI - MANCANZA DI ORARIO DI LAVORO E DI DIRETTIVE - IRRILEVANZA - INDICAZIONE DEL NOME NELL'INTESTAZIONE DELLA RIVISTA - VALORE INDIZIARIO.*
Le prestazioni del collaboratore di una rivista non possono essere inquadrate nel rapporto di lavoro autonomo per il solo fatto che il prestatore d'opera non sia vincolato ad un preciso orario di lavoro ed a direttive precise del capo redattore. Il giudice del merito deve verificare se l'inserzione sistematica e costante nell'organizzazione dell'impresa giornalistica, la sostituzione o integrazione dei compiti dell'imprenditore e la necessita di rispettare i tempi di pubblicazione della rivista non siano in concreto sufficienti ad inquadrare le prestazioni in un rapporto di lavoro subordinato. Ai fini di tale qualificazione ha valore soltanto indiziario il fatto che il nome del prestatore d'opera compaia nell'intestazione della rivista (cio che, a norma del contratto collettivo di lavoro 15 gennaio 1974, per i dipendenti da aziende editoriali, farebbe considerare il lavoratore come impiegato di prima categoria), avendo valore essenziale per la qualificazione del rapporto le circostanze concrete in cui esso viene prestato. (V 1361/76, mass n 380061; (V 2393/71, mass n 353343).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Contr. Coll. 15/01/1974
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)