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Sez. L, Sentenza n. 4396 del 10/07/1980 (Rv. 408267 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - PRESUPPOSTI - LAVORO OGGETTIVAMENTE GIORNALISTICO PRESTATO ALLE DIPENDENZE DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE O DI ORGANIZZAZIONI SOCIALI CON FINE PRIMARIO NON CARATTERIZZATO DA UN LUCRO ECONOMICO - DISCIPLINA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA GIORNALISTICA - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1980-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408267-01

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - PRESUPPOSTI - LAVORO OGGETTIVAMENTE GIORNALISTICO PRESTATO ALLE DIPENDENZE DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE O DI ORGANIZZAZIONI SOCIALI CON FINE PRIMARIO NON CARATTERIZZATO DA UN LUCRO ECONOMICO - DISCIPLINA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA GIORNALISTICA - INAPPLICABILITA.*

Poiche il rapporto di lavoro subordinato giornalistico postula, nella contrattazione collettiva del settore, da parte del prestatore d'opera l'espletamento di un'attivita giornalistica, o di attivita a questa assimilabile, e da parte del datore di lavoro l'Esercizio di un'attivita imprenditoriale per la diffusione della stampa (od altre consimili attivita), non puo essere attratto nella disciplina della contrattazione collettiva giornalistica quel rapporto di lavoro, anche se oggettivamente giornalistico, che sia prestato alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche o di organizzazioni sociali (nella specie, le ACLI) che non esercitano le precisate attivita imprenditoriali, ma il cui fine primario sia di carattere spirituale, culturale, assistenziale e, comunque, non caratterizzato da un lucro economico, e la cui eventuale provvista dei mezzi economici costituisca uno strumento per il perseguimento di tale fine primario. (V 4491/77, mass n 388100; (V 1361/76, mass n 380061; (V 2959/75, mass n 377044).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Contr. Coll. 22/02/1939, Contr. Coll. 10/01/1959

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)