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Sez. 6, Sentenza n. 2750 del 03/10/2023 Cc. (dep. 22/01/2024) Rv. 285892-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Udienza preliminare - Declaratoria di nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare - Decorrenza "ex novo" del termini di durata massima - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285892-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

I termini di durata massima della custodia cautelare, stabiliti per la fase che inizia con l'esecuzione della misura e che si conclude con il provvedimento che dispone il giudizio, non decorrono nuovamente nel caso in cui nel corso dell'udienza preliminare sia dichiarata la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza medesima, perché la declaratoria di nullità interviene nella stessa fase non ancora conclusa e non determina la regressione del procedimento ad una fase diversa.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 418 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)