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Sez. 3, Sentenza n. 13083 del 05/06/2007 (Rv. 597186 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Contratti del consumatore - Disciplina - "Consumatore" e "professionista" - Nozione e differenze - Fattispecie relativa a contratto di fornitura di banche dati giuridiche in favore di consulente legale.
Stato
decisa il 2007-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597186-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

In tema di contratti del consumatore, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1469 bis ss. cod. civ., la verifica se un contratto è stato concluso da un operatore giuridico come, consumatore" o "professionista" è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo in caso di motivazione non adeguata e giuridicamente non corretta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che ha ritenuto non qualificabile come consumatore il consulente legale che sottoscrive un contratto di fornitura di una banca dati giuridica in formato elettronico in presenza di elementi che comprovano che il contratto è stipulato nel quadro della sua attività professionale, avendo la parte dichiarato per iscritto che la stipula del contratto non era estranea alla sua attività professionale, e di conseguenza ha escluso l'applicazione del foro del consumatore previsto dall'art. 1469 bis, comma terzo, n. 19 e della disciplina del recesso di cui all'art. 6 del d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, non rilevando che egli non fosse competente quanto alle conoscenze informatiche della banca dati offerta né rilevando eventuali profili di inadempimento imputabili al venditore per essere il bene offerto non utilizzabile allo scopo pattuito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/1992 num. 50 com. 6, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 142 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)