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Sez. 1, Sentenza n. 5336 del 12/10/1981 (Rv. 416077 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO IMPOSITIVO - PREVIO ACCERTAMENTO DEL PRESUPPOSTO DI FATTO DI ESSO - NECESSITÀ - GIUDIZIO DETERMINATO DAL PREDETTO PROVVEDIMENTO - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416077-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO IMPOSITIVO - PREVIO ACCERTAMENTO DEL PRESUPPOSTO DI FATTO DI ESSO - NECESSITÀ - GIUDIZIO DETERMINATO DAL PREDETTO PROVVEDIMENTO - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.*

In materia tributaria, l'autorità amministrativa deve accertare, prima di emettere il provvedimento impositivo, il presupposto di fatto di esso e, posto che oggetto del giudizio determinato da tale provvedimento è l'effettiva esistenza del credito vantato dalla amministrazione, senza che rilevi la circostanza che l'iniziativa dell'Azione nella massima parte dei casi sia presa dall'obbligato, stante l'immediata esecutorietà delle pretese amministrative, la verifica (positiva) dell'indicato presupposto va compiuto dal giudice (in giudizio), con Onere probatorio a carico della amministrazione medesima, secondo la regola generale dettata dallo art. 2697 cod. civ. (V. 1937/81, mass. N. 412630; (V. 5951/79, mass. N. 402626; (V. 2990/79, mass. N. 399324).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 23, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)