Sez. 1, Sentenza n. 1937 del 06/04/1981 (Rv. 412630 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - POSIZIONE SOSTANZIALE DELLE PARTI - EFFETTI - ONERE PROBATORIO - RIPARTIZIONE.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - POSIZIONE SOSTANZIALE DELLE PARTI - EFFETTI - ONERE PROBATORIO - RIPARTIZIONE.*
Quando la pubblica amministrazione sia convenuta in giudizio per effetto dell'impugnazione del provvedimento impositivo (nella specie: ingiunzione fiscale) da parte del destinatario, la relativa controversia riguarda l'esistenza di un credito della pubblica amministrazione stessa riconducibile nell'ambito dei rapporti obbligatori di diritto privato, con la conseguenza che, sebbene l'iniziativa dell'Azione provenga dal privato sul quale la pretesa amministrativa viene esercitata in via esecutoria, la posizione sostanziale delle parti vede la pubblica amministrazione nella veste di attrice ed il privato in quella di convenuto, sicche, secondo la disciplina dettata dall'art 2697 cod civ, la prima deve provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre il secondo e tenuto a dimostrare le cause modificative ed estintive di tali fatti o la loro inefficacia. (V 3366/80, mass n 407161; (V 5951/79, mass n 402626; (V 2990/79, mass n 399324).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)