Sez. 1, Sentenza n. 4143 del 21/03/2003 (Rv. 561300 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Pagamento irregolare - Responsabilità concorrente della banca negoziatrice e della banca trattaria nei confronti del traente - Affermazione - Conseguenze nei rapporti interni tra le due banche.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE
In tema di assegno bancario non trasferibile, affermatasi, nei confronti del traente, la responsabilità concorrente di entrambe le banche, negoziatrice e trattaria, per l'irregolare pagamento del titolo, deve peraltro tenersi conto, nel pronunciare sulla domanda di rivalsa che, nello stesso giudizio, la banca trattaria abbia proposto nei confronti della negoziatrice, della (eventualmente diversa) incidenza causale delle colpevoli omissioni di ciascuna, giusta disposto dell'art. 2055 cod. civ., allorché la banca negoziatrice, al fine di paralizzare la domanda di rivalsa, abbia contestato "in toto" la propria responsabilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)