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Sez. 1, Sentenza n. 12425 del 20/09/2000 (Rv. 540295 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Banca girataria per l'incasso - Subingresso alla banca trattaria nel dovere di identificazione del prenditore del titolo - Configurabilità - Pagamento irregolare (per effetto di abrasione della clausola di non trasferibilità) - Responsabilità extracontrattuale della banca girataria verso la banca trattaria - Sussistenza - Omesso controllo della regolarità del titolo da parte della banca trattaria in stanza di compensazione - Conseguenze - Efficienza causale concorrente nella determinazione dell'evento dannoso - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540295-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE

Nel caso di irregolare pagamento di un assegno (con clausola "non trasferibile" abrasa), poiché la banca girataria per l'incasso di un assegno bancario non trasferibile subentra alla banca trattaria, ad essa sostituendosi nel dovere di identificazione del presentatore del titolo con l'impiego della dovuta diligenza professionale e con l'uso delle cautele e degli accorgimenti che le circostanze del caso suggeriscono, la stessa risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale verso la banca trattaria per aver violato tale dovere, che su di essa incombe ex art. 43. L'assegno nell'accertamento della legittimazione del presentatore dell'assegno; peraltro, qualora la banca trattaria sia stata negligente nella verifica del titolo in stanza di compensazione, tale condotta può qualificarsi come fatto colposo del creditore, ai sensi dell'articolo 1227 cod.civ., applicabile ex articolo 2056 cod.civ. anche alla responsabilità extracontrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)