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Sez. 1, Sentenza n. 11081 del 11/06/2004 (Rv. 573548 - 01)

CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITÀ ESTERNA - IN GENERE | Società consortile - Finanziamenti a titolo di contributo - Fallimento della società - Ammissione al passivo del soggetto finanziatore - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573548-01

CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITÀ ESTERNA - IN GENERE

In tema di società consortili, qualora un soggetto (nella specie, ente pubblico territoriale, in persona della Regione Marche) assuma una partecipazione al capitale di una società consortile per azioni (nella specie, con legge regionale) "secondo le norme del codice civile", concedendo a quest'ultima finanziamenti a titolo di contributo(nella specie, per le spese di acquisizione delle aree necessarie allo svolgimento dell'attività sociale ed alla progettazione ed esecuzione dei relativi manufatti), tale contributo (che costituisce una forma di finanziamento della società) non genera alcun obbligo di remunerazione o di restituzione, dovendosi nettamente distinguere dai prestiti sociali, ed assimilarsi, invece, ai "versamenti a fondo perduto", con la conseguenza che, fallita la società consortile, nessun diritto all'ammissione al passivo può essere legittimamente vantato dal finanziatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2615, Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)