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Sez. 1 - , Ordinanza n. 3628 del 12/02/2021 (Rv. 660722 - 01)

CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITÀ ESTERNA - IN GENERE | Società consortile - Erogazioni di denaro da parte del socio - Distinzioni - Interpretazione della volontà delle parti - Necessità - Prescrizione breve ex art. 2949 c.c. - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660722-01

CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITÀ ESTERNA - IN GENERE

In materia di società consortili, il socio può erogare somme di denaro in favore della società a vario titolo (conferimenti, finanziamenti o contributi ex art. 2615 ter, comma 2, c.c.), sicché, per ritenere esistente il diritto alla restituzione e verificare la fondatezza dell'eccepita prescrizione, occorre qualificare giuridicamente i versamenti effettuati, previa interpretazione della volontà delle parti, tenendo conto che la prescrizione breve, prevista dall'art. 2949 c.c., riguarda solo quei diritti derivanti da relazioni fra i soggetti dell'organizzazione sociale che dipendono dal contratto sociale o da deliberazioni societarie, esclusi tutti gli altri diritti fondati su ordinari rapporti giuridici che la società può instaurare al pari di qualsiasi altro soggetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, applicando l'art. 2949 c.c., aveva ritenuto prescritto il diritto alla restituzione azionato dal socio, senza prima accertare la causa delle erogazioni effettuate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2615 ter com. 2, Cod. Civ. art. 2949 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)