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Sez. 6, Sentenza n. 19416 del 29/04/2025 Cc. (dep. 23/05/2025) Rv. 288095-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Causa di ricusazione non emersa in udienza - Termine per la dichiarazione di ricusazione - Decorrenza dalla conoscenza effettiva - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288095-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE

Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della dichiarazione di ricusazione da parte dell'imputato, quando la causa addotta attiene ad eventi o atti giudiziari venuti in essere al di fuori dell'udienza e del processo, occorre fare riferimento al momento in cui la parte interessata ha acquisito effettiva e integrale conoscenza della stessa. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione della Corte di appello che aveva ritenuto tardiva l'istanza di ricusazione presentata nel termine di tre giorni dal deposito, avvenuto in udienza, da parte del pubblico ministero, della sentenza emessa in altro procedimento, nonostante fosse stato accordato dal Tribunale un termine per la verifica, in concreto, delle valutazioni pregiudicanti espresse nella sentenza stessa).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. B)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)