Sez. 6, Sentenza n. 41110 del 18/09/2013 Cc. (dep. 04/10/2013) Rv. 256270 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Tempestività - Causa di ricusazione divenuta "nota" - Significato.
GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE
Ai fini della decorrenza del termine previsto dall'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen. per la tempestiva proposizione della dichiarazione di ricusazione, la causa posta a fondamento dell'istanza può dirsi "nota", nel caso in cui attiene a vicende accadute almeno in parte fuori dall'udienza, solo se è effettivamente conosciuta dalla parte, e non anche se è semplicemente conoscibile, essendo difficoltosa, in tale ipotesi, la verifica del rispetto dell'ordinaria diligenza da parte dell'interessato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)